REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2143 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2026 recante 361esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ALLEGATO
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ( 1 ) , in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. Il 4 settembre 2026 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, in conformità delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), di modificare i dati identificativi in due voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure restrittive.