DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2131 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2026 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, Il perossido di idrogeno è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 della Commissione ( 2 ) , fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento. L’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 scadrà il 31 gennaio 2027. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 29 luglio 2025 sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione del perossido di idrogeno ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4 e 5 («domande»), ment

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