DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2119 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2026 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, Il K-HDO è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del medesimo regolamento fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 14 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ("domanda").