DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2082 DELLA COMMISSIONE del l'11 settembre 2026 che approva deroghe al regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei prodotti per la difesa all’assistenza finanziaria all’Ucraina

visto il regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione del prestito a sostegno dell’Ucraina per il 2026 e il 2027 ( 1 ) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, A norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2026/467, l’Ucraina è tenuta a elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto per scopi di difesa per cui intende ricevere assistenza al fine di sostenere le proprie capacità industriali nel settore della difesa a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2026/467. La scheda deve comprendere una descrizione del prodotto per la difesa o dell’altro prodotto a scopi di difesa e informazioni sulla conformità alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 13 del

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