REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2057 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 2026 che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2026 alcuni quantitativi detratti nel 2025 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ALLEGATO
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, per determinati stock soggetti a TAC analitici gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica il contingente, di riportare all’anno successivo il 10 % al massimo del loro contingente. I regolamenti (UE) 2024/2903 ( 2 ) , (UE) 2025/202 ( 3 ) e (UE) 2025/219 ( 4 ) del Consiglio stabiliscono, per il 2025, contingenti di pesca per alcuni stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.