REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2047 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2026 che estende la vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti ALLEGATO Elenco dei tipi di prodotto soggetti a vigilanza unionale a posteriori

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( 2 ) , in particolare l’articolo 7, previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni, Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478, la vigilanza unionale può essere introdotta qualora l’andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell’Unione e ove gli interessi dell’Unione lo esigano. L’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede la possibilità di introdurre la vigilanza quando gli interessi dell’Union

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