DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2003 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate relative alle apparecchiature di radiodeterminazione per applicazioni di tracciamento della posizione, alle stazioni base di comunicazione cellulare, ai dispositivi a banda ultra larga, ai dispositivi di rilevamento dei materiali, ai sistemi radio fissi, alle apparecchiature radar di rilevamento del livello del serbatoio, ag

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, qualora siano co

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