REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1975 DELLA COMMISSIONE dell’8 settembre 2026 che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa (Testo rilevante ai fini del SEE)
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, A decorrere dal 1 o gennaio 2027, l’allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l’immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività. A decorrere dalla stessa data, l’allegato IV, punto 8, lettere b) e d), di tale regolamento vieta l’immissione sul mercato di apparecchiature autonome di condizionamento d’aria con una capacità nomina