REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1959 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2026 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e che rettifica tali allegati per quanto riguarda alcune voci relative agli
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ( 1 ) , in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b), Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.