DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1912 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2026 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 ( 2 ) che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata dapprima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata in seguito autom

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