REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1905 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2026 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per quanto riguarda la modifica e il ritiro delle domande di aiuto

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 75, primo comma, lettera b), L’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che gli Stati membri impongano che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale per quanto riguarda l’aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafo 2, di tale regolamento e attuati nell’ambito dei loro piani strategici della PAC. L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione ( 2 ) stabilisce le norme relative alla modifica o al ritiro delle domande di aiuto. Conformemente a tali norme, i beneficiari possono modificare o ritirare la domanda di aiuto in qualsiasi

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