REGOLAMENTO (UE) 2026/1818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2026 relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (Testo rilevante ai fini del SEE) ALLEGATO I PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 14 A 17 ALLEGATO II IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI CANI E GATTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 20 E 26 ALLEGATO III DATI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , Gli animali vivi, compresi i cani e i gatti, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e fanno parte della politica agricola comune dell'Unione, e il loro benessere dovrebbe essere tutelato. Nell'Unione esiste un mercato dei cani e dei gatti, i quali sono oggetto di consistenti scambi transfrontalieri. Gli Stati membri sono impegnati nella protezione degli animali da compagnia e sono, per la maggior parte, firmatari della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre