REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1195 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2026 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di redazione dell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 42, paragrafo 1 bis , Conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio sono provvisoriamente elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( 2 ) . In attesa di una valutazione dei rischi, la loro introduzione nell’Unione è vietata.