REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1167 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2026 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di rischio operativo (Testo rilevante ai fini del SEE) ALLEGATO
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 314, paragrafo 9, terzo comma, l’articolo 315, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 316, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 317, paragrafo 9, terzo comma, e l’articolo 321, paragrafo 2, terzo comma, L’indicatore di attività è una variabile proxy del rischio operativo basata sul bilancio. Le voci che rappresentano operazioni bancarie ordinarie nel bilancio dovrebbero essere incluse in tale indicatore, mentre gli elementi da escludere dall’indicatore di attività dovrebbero essere quelli che non rappresentano operazioni bancarie ordinarie elencati all’articolo 314, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La determinazione degli elementi da includere