REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1166 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2026 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’assegnazione delle componenti dell’indicatore di attività ai corrispondenti riferimenti delle segnalazioni a fini di vigilanza (Testo rilevante ai fini del SEE)

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 314, paragrafo 10, I modelli per l’informativa finanziaria (FINREP) di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione ( 2 ) stabiliscono le informazioni finanziarie che gli enti devono segnalare conformemente agli International Financial Reporting Standard (IFRS) e ai principi contabili generalmente accettati (GAAP). Gli elementi da includere nel calcolo delle componenti dell’indicatore di attività dovrebbero pertanto essere assegnati alle celle corrispondenti di tali modelli.

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