REGOLAMENTO (UE) 2025/1988 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2025 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio (Testo rilevante ai fini del SEE) ALLEGATO
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, Le sostanze per- e polifluoroalchiliche («PFAS») sono una famiglia di migliaia di sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate nell’Unione, tra l’altro nelle schiume antincendio. Le PFAS sono definite dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») come qualsiasi sostanza